AIl ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
BIl ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 o se è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
CIl ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 56 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
DIl ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 o se è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.