AAi fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la notifica del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria è valida anche ai fini della notifica della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
BAi fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
CAi fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
DAi fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.