ALe variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 hanno effetto dal ventesimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
BLe variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 hanno effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
CLe variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 hanno effetto dal quinto giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
DLe variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.