ALa copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 differisce, e non sostituisce, dall'originale o dalla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
BLa copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
CLa copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 differisce, e non sostituisce, dall'originale o dalla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
DLa copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 25-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.