Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0623 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992:
AAppartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
BAppartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, purché denominati come tali, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
CAppartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed escluso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, il quale appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
DAppartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, purché denominati come tali, compresi quelli regionali e comunali, esclusi quelli provinciali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale i quali appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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Risposta corretta: A
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
art. 2 d.lgs. 546/1992
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