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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0633 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

ALa proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice, salvo che la proposta predetta non sia evidentemente più favorevole per parte ricorrente in pregiudizio a parte resistente ed il giudice abbia posto in essere condotte univocamente dirette a favorire la prima a discapito della seconda.
BLa proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
CLa proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice, salvo che la proposta predetta non sia evidentemente più favorevole per parte resistente in pregiudizio a parte ricorrente ed il giudice abbia posto in essere condotte univocamente dirette a favorire la prima a discapito della seconda.
DLa proposta di conciliazione può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
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Risposta corretta: B

La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

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