ALa comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
BLa comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
CLa comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
DLa comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.