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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0652 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

ALa causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. In ogni caso, ove l'accordo si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
BLa causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
CLa causa, purché sia richiesto da tutte le parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
DLa causa, purché sia richiesto da tutte le parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. In ogni caso, ove l'accordo si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
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Risposta corretta: B

La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

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