Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0678 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
ASe è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, non può proporre motivi aggiunti.
BSe è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, entro venti giorni liberi successivi alla trattazione, nel caso di trattazione in camera di consiglio, o entro dieci giorni liberi successivi alla trattazione, nel caso di discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.
CSe è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, entro dieci giorni liberi successivi alla trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.
DSe è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.
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Risposta corretta: D
Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.
art. 24 d.lgs. 546/1992
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