AAi difensori di cui ai commi da 3 a 5 dell'art. 15 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 545 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.
BAi difensori di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 14 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.
CAi difensori di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 13 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 545 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.
DAi difensori di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.