ALa garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'esecuzione dell' atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 2, 52, comma 4, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine dell'ottavo mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
BLa garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'esecuzione dell' atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 3, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del settimo mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
CLa garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'esecuzione dell' atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 3, 52, comma 1, 62-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
DLa garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.