AIn caso di mancata esecuzione del rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ad accezione degli interessi previsti dalle leggi fiscali, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 73 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
BIn caso di mancata esecuzione del rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 71 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
CIn caso di mancata esecuzione del rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ad eccezione degli interessi previsti dalle leggi fiscali, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 75 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
DIn caso di mancata esecuzione del rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.