ASe i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Corte di giustizia tributaria il presidente di questa, purché d'ufficio, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
BSe i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Corte di giustizia tributaria il presidente di questa, purché su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
CSe i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Corte di giustizia tributaria il presidente di questa, purché su istanza di parte, determina con ordinanza*a sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
DSe i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.