AL'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto copia del ricorso a prescindere dal momento in cui l'interessato abbia avuto notizia di tale deposito.
BL'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
CL'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
DL'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data in cui l'interessato cui l'interessato ha ricevuto copia del ricorso a prescindere dal momento in cui l'interessato abbia avuto notizia di tale deposito.