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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0765 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546:

ALa procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce purché non sia rilasciata su foglio separato, anche nell'eventualità in cui di quest'ultimo sia effettuata copia informatica, anche per immagine.
BLa procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. La procura alle liti non si considera apposta in calce all'atto quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, e questa sia stata depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
CLa procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando non sia rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
DLa procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
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Risposta corretta: D

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

art. 12 d.lgs. 546/1992
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