AI soggetti di cui al comma 1 dell'art. 74quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del quinto anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
BI soggetti di cui al comma 1 dell'art. 74quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del settimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
CI soggetti di cui al comma 1 dell'art. 74quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
DI soggetti di cui al comma 1 dell'art. 74quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del terzo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.