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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0038 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ASi considerano importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, non destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, fruiscano della esenzione totale dai dazi di esportazione.
BSi considerano importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione.
CSi considerano importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione.
DSi considerano importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, non destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione.
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Risposta corretta: C

Si considerano importazioni le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione.

art. 67 d.P.R. 633/1972
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