AL'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 7 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BL'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CL'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DL'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 8 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.