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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0048 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 64, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALe spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura del 50 per cento.
BLe spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura del 40 per cento.
CLe spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura del 30 per cento.
DLe spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura del 20 per cento.
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Risposta corretta: A

Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, nella misura del 50 per cento.

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