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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0057 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3-bis, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AQualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cedente, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è l'unico responsabile per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato. Il cedente risponde solidalmente con il cessionario della relativa sanzione.
BQualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
CQualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cedente, purché agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
DQualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è l'unico responsabile per il pagamento dell'imposta relativa alla sommatoria tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
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Risposta corretta: B

Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

art. 60-bis, comma 3-bis d.P.R. 633/1972
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