AI vizi di annullabilità previsti dall'art. 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
BI vizi di annullabilità previsti dall'art. 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) non sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta di vizi che, tuttavia, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
CI vizi di nullità previsti dall'art. 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
DI vizi di nullità previsti dall'art. 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) non sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta di vizi che, tuttavia, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.