AI redditi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 35 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo gratuito.
BI redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
CI redditi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 45 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
DI redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo gratuito.