Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446:
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L'imposta regionale sulle attività produttive è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.