APer la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
BPer la determinazione dell'imposta dovuta a norma del secondo dell'articolo 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto, è deducibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
CPer la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta dovuta, purché non assolta, dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
DPer la determinazione dell'imposta dovuta a norma del terzo comma dell'articolo 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto, è deducibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.