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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0089 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 22, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

APer i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 20 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
BPer i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 21 e 22 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
CPer i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
DPer i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è inferiore a quello dell'imposta lorda di cui agli articoli 19 e 20 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
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Risposta corretta: C

Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

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