APer i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 20 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
BPer i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 21 e 22 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
CPer i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
DPer i redditi non soggetti a tassazione separata, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è inferiore a quello dell'imposta lorda di cui agli articoli 19 e 20 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.