Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0090 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cessionario relativa a cessioni effettuate a prezzi superiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
BIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cessionario relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è l'unico obbligato al pagamento della predetta imposta.
CIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
DIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi superiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è l'unico obbligato al pagamento della predetta imposta.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

art. 60-bis d.P.R. 633/1972
🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su IVA (d.P.R. 633/1972)

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →