AIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cessionario relativa a cessioni effettuate a prezzi superiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
BIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cessionario relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è l'unico obbligato al pagamento della predetta imposta.
CIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
DIn caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi superiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, è l'unico obbligato al pagamento della predetta imposta.