AGli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, a prescindere da una eventuale, e successiva, rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.
BGli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello. In taluni casi, specificamente individuati dall'art. 11bis, terzo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti passati del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, nel limite di due periodi d'imposta che precedono la data di presentazione dell'istanza medesima.
CGli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello. In taluni casi, specificamente individuati dall'art. 11bis, secondo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti passati del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, nel limite di un periodo d'imposta che precede la data di presentazione dell'istanza medesima.
DGli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.