ALe cessioni di beni, escluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
BLe cessioni di beni, incluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
CLe cessioni di beni, incluse quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
DLe cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.