ALa rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, anche in data successiva a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
BLa rappresentanza deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata, anche in data successiva a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio ed alla residenza fiscale del rappresentante o del rappresentato.
CLa rappresentanza deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La rappresentanza non può risultare, e non può essere provata, mediante lettera, anche nell'eventualità in cui questa sia stata annotata in apposito registro.
DLa rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.