AIl contribuente, entro novanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 dell'art. 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
BIl contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 dell'art. 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
CIl contribuente, entro novanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 dell'art. 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
DIl contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 dell'art. 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.