AL’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni.
BL’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle plusvalenze, escluso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di tre anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di tre anni.
CL’imposta sul reddito delle persone fisiche non si applica separatamente alle plusvalenze ma al solo valore di avviamento risultante dalla cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni.
DL’imposta sul reddito delle persone fisiche non si applica separatamente alle plusvalenze ma al solo valore di avviamento risultante dalla cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di tre anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di tre anni.