APer l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BPer l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma dell'art. 71 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CPer l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell'art. 18 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DPer l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del primo comma dell'art. 16 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.