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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0156 · banca dati Magistratura Tributaria

In materia di "chiarezza e motivazione degli atti", lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) dispone che:

ASe nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama anche nell'eventualità in cui quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
BSe nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
CSe nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama anche nell'eventualità in cui sia già stato portato a conoscenza dell'interessato.
DE' fatto divieto di far riferimento ad un altro atto nella motivazione.
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Risposta corretta: B

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

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