ASono inclusi nella base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
BSono in ogni caso esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, purché spettanti a quest’ultimi e non al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili tra i coniugi, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
CSono in ogni caso esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
DSono in ogni caso esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva. Sono inclusi nella base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.