Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia:
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Possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.