AI soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-quater del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
BI soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano, anche non congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
CI soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano, anche non congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
DI soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".