AA decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 16 del medesimo decreto fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
BA decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 16 del medesimo decreto fino ad un massimo di 0,32 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
CA decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 16 del medesimo decreto fino ad un massimo di 0,72 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
DA decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis dell'art. 16 del medesimo decreto fino ad un massimo di 0,42 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.