Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0195 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:
AL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donanti per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
BL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai disponenti per le altre liberalità tra vivi.
CL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
DL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi, anche in favore dei legatari, per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai disponenti per le altre liberalità tra vivi.
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Risposta corretta: C
L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
art. 5 d.lgs. 346/1990
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