AIn deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
BIn deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dal soggetto che ha venduto il bene, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
CIn deroga alle disposizioni dei titoli terzo e quarto del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
DIn deroga alle disposizioni dei titoli secondo e terzo del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dal consumatore finale, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.