ALa cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buonocorrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buonocorrispettivo.
BLa cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buonocorrispettivo, è irrilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buonocorrispettivo.
CLa cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata dal medesimo soggetto che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto medesimo che ha emesso il buonocorrispettivo in regime di autofatturazione.
DLa cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buonocorrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, per la conseguenza, non si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buonocorrispettivo.