AI soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema o in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dall'effettuazione della medesima.
BI soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
CI soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
DI soggetti residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.