AGli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
BIn ossequio al principio di cassa applicabile ai redditi di capitale, gli interessi si considerano percepiti soltanto nel momento in cui sono stati effettivamente incassati dal contribuente. Pertanto gli interessi non si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.
CGli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
DIn ossequio al principio di cassa applicabile ai redditi di capitale, gli interessi si considerano percepiti soltanto nel momento in cui sono stati effettivamente incassati dal contribuente. Pertanto gli interessi non si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se la misura è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.