AAi fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. Le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso non valgono anche per i conferimenti in società.
BAi fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
CAi fini delle imposte sui redditi, anche nell’eventualità in cui l’atto costitutivo o lo statuto della società prevedano diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
DAi fini delle imposte sui redditi, anche nell’eventualità in cui l’atto costitutivo o lo statuto della società prevedano diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano la costituzione di diritti reali di godimento. Le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso non valgono anche per i trasferimenti di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.