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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0219 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446:

ALe regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, escluse le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.
BLe regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.
CLe regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.
DLe regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.
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Risposta corretta: B

Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

art. 27 d.lgs. 446/1997
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