ALe disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
BLe disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento e riscossione di tributi di qualunque natura. Non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di liquidazione dei tributi, a prescindere dalla natura di quest'ultimi.
CLe disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura. Non si applicano nei confronti dei concessionari dell'amministrazione finanziaria.
DLe disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) si applicano nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura. Non si applicano nei confronti degli organi indiretti dell'amministrazione finanziaria.