AL'imposta sulle successioni e donazioni si applica soltanto nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. L'imposta predetta non trova applicazione nei casi di dichiarazione di morte presunta e di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
BL'imposta sulle successioni e donazioni non si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta. L'imposta predetta trova applicazione nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
CL'imposta sulle successioni e donazioni si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
DL'imposta sulle successioni e donazioni si applica soltanto nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta. L'imposta predetta non trova applicazione nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.