AL'operazione si considera effettuata per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario. Per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2 del medesimo decreto, all'atto del prelievo dei beni.
BL'operazione si considera effettuata per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, all'atto della spedizione dei beni da parte del commissionario. Per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2 del medesimo decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo.
CL'operazione si considera effettuata per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario. Per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2 del medesimo decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo.
DL'operazione si considera effettuata per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, all'atto della spedizione dei beni da parte del commissionario. Per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2 del medesimo decreto, all'atto del prelievo dei beni.