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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0242 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446:

ALe controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni possono essere soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed alla giurisdizione dei Tributari Amministrativi Regionali territorialmente competenti.
BLe controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
CLe controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni possono essere soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 così come alla cognizione del giudice civile secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
DLe controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione dei Tribunali Amministrativi Regionali territorialmente competenti.
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Risposta corretta: B

Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

art. 22 d.lgs. 446/1997
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