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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0249 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ALe dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti si considerano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
BLe dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
CLe dilazioni di pagamento, le operazioni, esclusa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, incluso il recupero di crediti si considerano esenti dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
DLe dilazioni di pagamento, le operazioni, esclusa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti si considerano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
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Risposta corretta: B

Le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

art. 10 d.P.R. 633/1972
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