Le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio e le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio:
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Sono esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Così prevede l'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.